Art. 4.
(Funzioni e poteri).

      1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.
      2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.
      3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
      4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
      5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
      6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
      7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.